Telemarketing selvaggio: multa per Tiscali e Comparafacile
Violazioni delle normative sulla privacy nel telemarketing: le multe a Tiscali e Comparafacile
Il Garante Privacy ha imposto una sanzione di 100.000 euro a Tiscali e di 40.000 euro a Comparafacile per pratiche di telemarketing abusive. Le irregolarità riscontrate riguardano principalmente la mancanza di informazioni complete sulla conservazione dei dati dei clienti. In particolare, Tiscali ha fornito un'informativa lacunosa senza specificare la durata di conservazione dei dati per scopi di marketing e profilazione. Nonostante l'azienda abbia sostenuto di aver operato nel rispetto delle normative, è stato evidenziato che anche un'informazione inadeguata può essere sanzionata, indipendentemente dal pregiudizio causato all'interessato. Le indagini hanno inoltre rivelato che Tiscali ha effettuato invii di SMS promozionali a oltre 160.000 clienti senza aver ottenuto il loro consenso.
Interpretazione estensiva delle normative da parte di Tiscali
L'azienda è stata sanzionata anche per aver interpretato illegittimamente le normative sull'invio di comunicazioni pubblicitarie senza il consenso dei destinatari. Tiscali ha inviato SMS promozionali a clienti senza aver ottenuto il loro consenso, violando le condizioni previste per l'invio di comunicazioni pubblicitarie via posta elettronica. Il Garante ha sottolineato che tali comunicazioni devono riguardare prodotti e/o servizi forniti direttamente da Tiscali e non da terzi, e devono essere analoghe a quelli già acquistati dagli interessati.
Cancellazione dei dati personali acquisiti illecitamente
Comparafacile è stata multata a causa di segnalazioni di cittadini iscritti al Registro pubblico delle opposizioni che continuavano a ricevere chiamate promozionali nonostante avessero richiesto la cancellazione dei propri dati. Il Garante Privacy ha accertato che Comparafacile, dopo aver acquistato elenchi di contatti da un'azienda estera, contattava le persone per chiedere se fossero interessate a ricevere offerte commerciali. Tuttavia, il primo contatto telefonico veniva effettuato senza verificare il consenso degli interessati e senza fornire loro un'informativa adeguata. Il consenso non informato ottenenuto tramite un meccanismo che costringe l'utente a dichiararsi interessato ai servizi dell'azienda non è legittimo. Pertanto, Comparafacile non può considerare tale consenso come base valida per le sue attività di marketing. Nonostante la società abbia tentato di giustificare le sue azioni affermando di agire come responsabile del trattamento, il Garante ha sottolineato che le attività svolte da Comparafacile, dalla selezione del fornitore delle liste alla definizione delle finalità e alla scelta del canale di contatto, la rendono effettivamente titolare del trattamento. Di conseguenza, la società è responsabile sia degli adempimenti previsti dalla normativa che delle presunte violazioni commesse.
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Marco Verro